IL RETTORE
  Visto  lo statuto  dell'Universita'  degli studi  "La Sapienza"  di
Roma,  approvato  con regio  decreto  14  ottobre  1926, n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  del Ministero  dell'universita'  della  ricerca
scientifica e tecnologica del 16 maggio 1997;
  Vista la deliberazione del senato accademico del 12 febbraio 1999;
  Vista  la deliberazione  del  consiglio di  amministrazione del  16
marzo 1999;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 17 giugno 1999;
  Sentito il direttore amministrativo;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi "La  Sapienza" di  Roma,
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come segue:
  l'art.  63  del titolo  XVIII  dello  statuto dell'Universita'  "La
Sapienza"  relativo  alla  scuola  di  specializzazione  in  malattie
dell'apparato respiratorio I e' modificato come di seguito riportato:
                              "Art. 63.
                     Scuola di specializzazione
              in malattie dell'apparato respiratorio I
  Art.  1 (Istituzione,  finalita', titolo  conseguibile). -  1.1. E'
istituita la  I scuola di specializzazione  in malattie dell'apparato
respiratorio nella Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma.
  1.2.  La scuola  ha lo  scopo  di formare  specialisti nel  settore
professionale   delle   malattie   respiratorie   comprensivo   della
prevenzione,   fisiopatologia,  semeiotica,   patologia,  diagnostica
clinica  e  strumentale,  clinica, terapia,  e  riabilitazione  delle
malattie dell'apparato respiratorio.
  1.3.  La  scuola rilascia  il  titolo  di specialista  in  malattie
dell'apparato respiratorio.
  Art. 2 (Organizzazione, durata, norme  di accesso). - 2.1. Il corso
degli  studi ha  la durata  di quattro  anni. Ciascun  anno di  corso
prevede un  minimo di  200 ore di  insegnamento (didattica  formale e
seminariale),  ed   un'attivita'  di  tirocinio   guidato  attraverso
frequenza delle  strutture della  scuola fino a  raggiungere l'orario
annuo complessivo  previsto per  il personale  medico a  tempo pieno,
operante nel Servizio sanitario nazionale.
  2.2. Ai sensi della  normativa generale concorrono al funzionamento
della scuola  le seguenti  strutture: nuovo padiglione  AIDS ospedale
"L.  Spallanzani", laboratorio  analisi cliniche,  virologia, Aids  e
patologie infettive  emergenti e laboratorio sperimentale  di analisi
dell'ospedale Spallanzani.
  Le  strutture ospedaliere  convenzionabili debbono  rispondere, nel
loro  insieme,  a  requisiti   di  idoneita'  per  disponibilita'  di
attrezzature  e dotazioni  strumentali, per  tipologia dei  servizi e
delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure
di cui  all'art. 7  del decreto  legislativo n.  257/1991. Rispondono
automaticamente a  tali requisiti gli  istituto di ricovero e  cura a
carattere scientifico, operanti in  settore coerente con quello della
scuola di specializzazione.
  Le predette  strutture, non  universitarie, sono individuate  con i
protocolli d'intesa di  cui allo stesso art. 6, comma  3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  La  formazione deve  avvenire  nelle strutture  universitarie e  in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da  garantire  un congruoaddestramento  professionale  pratico,
compreso  il   tirocinio  nella  misura  stabilita   dalla  normativa
comunitaria.
  2.3. Tenendo  presente i  criteri generali per  la regolamentazione
degli accessi, di  cui al comma 4 dell'art. 9  della legge n. 34/1990
ed  in   base  alle  risorse   ed  alle  strutture   ed  attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado  di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in  7 per ciascun anno di corso,  con un massimo
totale di  28 specializzandi. Il  numero effettivo degli  iscritti e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra
il Ministero della  sanita' ed il Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, e dalla succesiva ripartizione dei
posti tra le universita'. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non
puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il concorso di ammissione alla scuola e' effettuato secondo le
norme generali attualmente vigenti.
  Art. 3 (Piano di studi e di addestramento professionale). - 3.1. Il
consiglio  della  scuola  determina   l'articolazione  del  corso  di
specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei
presidi diagnostici e chimici, compresi quelli convenzionati.
  Il consiglio determina pertanto:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
(teorica e  seminariale) e  di quella  di tirocinio,  compresa quella
relativa all'area specialistica comune  a specialita' propedeutiche o
affini.
  3.2.  Il  piano  di  studi  e  di  addestramento  professionale  e'
determinato  dal consiglio  della scuola  sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da  raggiungere  nelle  diverse  aree  degli
obiettivi specifici  e dei relativi  settori scientificodisciplinari,
che  sono  indicati nella  tabella  A.  Costituiscono apporti  minimi
obbligatori,    sia     propedeutici    che     di    approfondimento
scientificoculturale, che  infine di  professionalizzazione, compresa
quella relativa alla attivita' comune a settori specialistici affini,
quelli relativi ai settori seguenti:
  E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A
Fisiologia umana;  F04A Patologia  generale; F04B  Patologia clinica;
E05H  Biochimica; F05X  Microbiologia e  microbiologia clinica;  F06A
Anatomia   patologica;   F07A   Medicina   interna;   F07X   Malattie
dell'apparato   respiratorio;  F18X   Diagnostica   per  immagine   e
radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C
Linguistica inglese.  Il piano dettagliato delle  attivita' formative
dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente
comma, e  deliberato dal consiglio  della scuola e reso  pubblico nel
manifesto  annuale degli  studi;  tale piano  rispecchia i  requisiti
standard nazionali elaborati dai  direttori delle scuole ed approvati
dal Consiglio universitario nazionale.
  Art.  4   (Programmazione  annuale   delle  attivita'   e  verifica
tirocinio). - 4.1.  All'inizio di ciascun anno di  corso il consiglio
della scuola  programma le  attivita' comuni degli  specializzandi, e
quelle specifiche  relative al  tirocinio; il consiglio  concorda con
gli specializzandi  stessi la  scelta di  eventuali aree  elettive da
approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo,
e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
  4.2. Il  tirocinio e'  svolto nelle  strutture universitarie  ed in
quelle    ospedaliere    idonee   convenzionate.    Lo    svolgimento
dell'attivita'  di tirocinio  e  l'esito positivo  del medesimo  sono
attestati dai docenti  ai quali e' stata  affidata la responsabilita'
didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio
e' stato svolto.
  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il consiglio  della scuola
potra'  riconoscere  utile,  sulla  base  di  idonea  documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   od
extrauniversitarie.
  Art. 5  (Esame di  diploma). - 5.1.  L'esame finale  consiste nella
presentazione  di  un  elaborato  scritto  su  una  tematica  clinica
assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso.
La  commissione finale  e'  nominata dal  rettore  in relazione  alla
vigente normativa.
  5.2. Gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto,
con   progressiva  assunzione   di   autonomia  professionale,   atti
specialistici  stabiliti  secondo  uno standard  nazionale  specifico
della  scuola,  volto ad  assicurare  il  conseguimento di  capacita'
professionali adeguate allo standard europeo.
  Art.  6 (Norme  finali) -  6.1. Le  tabelle relative  allo standard
nazionale  (relativo  agli  obiettivi formativi  e  relativi  settori
scientificodisciplinari  di  pertinenza,   all'attivita'  minima  per
l'ammissione all'esame  finale, alle strutture minime  necessarie per
le  istituzioni  convenzionabili)  sono   fissate  con  le  procedure
indicate  nell'art. 7  decreto-legge n.  257/1991. Gli  aggiornamenti
periodici  sono  disposti  con   le  medesime  procedure,  sentiti  i
direttori delle scuole di  specializzazione in malattie dell'apparato
respiratorio.
Tabella  A  -  Aree di addestramento professionale e relativi settori
scientificodisciplinari.
A) Area della medicina interna.
  Obiettivi:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali  di fisiopatologia  dei  diversi  organied apparati,  le
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle
principali malattie che riguardano  i diversi sistemi dell'organismo,
le  conoscenze   teoriche  dei  principali  settori   di  diagnostica
strumentale e  di laboratorio alle suddette  malattie. Deve acquisire
inoltre la  capacita' di  valutazione delle connessioni  ed influenze
intersistemiche.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana;  F04B  Patologia  clinica;  F07A
Medicina interna; F18X Diagnostica per immagini.
B) Area propedeutica.
  Obiettivi:  lo  specializzando   deve  perfezionare  le  conoscenze
fondamentali  di morfologia  e fisiologia  dell'apparato respiratorio
allo  scopo di  acquisire  ulteriori nozioni  sulle basi  biologiche,
sulla  fisiopatologia e  clinica  delle  malattie respiratorie;  deve
inoltre acquisire  capacita' di valutazione  per le connessioni  e le
influenze  fra problemi  respiratori e  problemi di  altri organi  ed
apparati; e deve altresi' acquisire padronanza degli strumenti idonei
per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
  Settori: E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E05A Biochimica; E06A
Fisiologia umana; F04A Patologia  generale; Ll8C Linguistica inglese;
K0513 Informatica; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
C) Area di fisiopatologia respiratoria.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie dell'apparato  respiratorio e  deve acquisire  conoscenze di
fisiopatologia clinica.
  Settori: E04B Biologia molecolare; D05X Microbiogia e microbiologia
clinica;  D04A   Patologia  generale;  F07B   Malattie  dell'apparato
respiratorio.
D) Area di laboratorio e diagnostica strumentale.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e teoriche in tutti i  settori di laboratorio applicati alle malattie
respiratorie  con particolare  riguardo alla  citoistopatologia, alle
tecniche  immunoallergiche,   alle  tecniche  di   valutazione  della
funzione  dei   vari  tratti   dell'apparato  respiratorio   e  della
cardioemodinamica  polmonare; deve  acquisire conoscenze  e capacita'
interpretative nella diagnostica per  immagini e nelle varie tecniche
diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio;
deve altresi'  saper eseguire alcune tecniche  diagnostiche, seguendo
le norme di buona pratica clinica.
  Settori:  F04B Patologia  clinica; F06A  Anatomia patologica;  Fl8X
Diagnostica per immagini; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
E) Area dell'endoscopia.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e
bronchiale,  alla  terapia  endobronchiale; deve  saper  eseguire  le
tecniche endoscopiche  secondo le  norme di  buona pratica  clinica e
deve saper applicare tali norme in studi clinici.
  Settori:  F06A  Anatomia  patologica; F07B  Malattie  dell'apparato
respiratorio; Fl8X Diagnostica per immagini.
F) Area delle emergenze respiratorie.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la  pratica clinica necessaria  a trattare le  principali patologie
che costituiscono condizioni di emergenza respiratoria.
  Settori: F2lX Anestesia e rianimazione; F07X Farmacologia.
G)Area  della   tubercolosi e delle malattie  infettive dell'apparato
respiratorio.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
necessarie  per la  valutazione  epidemiologica,  la prevenzione,  la
diagnostica   microbiologica    e   immunologica,    la   diagnostica
clinicostrumentale, la terapia e  la riabilitazione della tubercolosi
e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere
e  saper applicare  le  relative  norme di  buona  pratica clinica  e
profilassi.
  Settori:  F07B Malattie  dell'apparato respiratorio;  F071 Malattie
infettive;   D05X  Microbiologia   e   microbiologia  clinica;   F07X
Farmacologia; F23A Scienze infermieristiche.
H) Area della clinica delle malattie respiratorie.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per
la     valutazione    epidemiologica,     prevenzione,    diagnostica
clinicostrumentale,   terapia   e   riabilitazione   delle   malattie
respiratorie nelle  sue varie problematiche cliniche,  deve conoscere
le norme di  buona pratica clinica e deve saperle  applicare in studi
clinici controllati.
  Settori:  F07B Malattie  dell'apparato  respiratorio; F23A  Scienze
infermieristiche; F01X Statistica medica; F07X Farmacologia.
Tabella B -   Requisiti minimi di  apprendimento  professionalizzante
dello specializzando.
  Lo  specializzando viene  ammesso  all'esame finale  di diploma  se
documenta oggettivamente che:
  a) ha seguito almeno 200  casi di patologia respiratoria, 60 almeno
dei  quali  di  natura  neoplastica,  partecipando  attivamente  alla
raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli
interventi diagnostici  e terapeutici  razionali, e  alla valutazione
critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri
informali della scuola;
  b) ha seguito  in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie,  e ne ha
eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;
  c) ha dimostrato una capacita'  di sintesi e di presentazione della
propria  esperienza  fisiopatologica  e  clinica  specialistica,  nel
quadriennio, con  almeno due  comunicazioni presentate  alla Societa'
scientifica nazionale;
  d) ha adempiuto ad una delle attivita' di perfezionamento opzionali
seguenti:
  1) allergologia respiratoria: lo  specializzando deve aver eseguito
personalmente almeno 100 tests  cutanei con contemporanea valutazione
dei tests  diagnostici in  vitro e  del comportamento  della funzione
respiratoria (compresi  almeno 50 tests di  provocazione bronchiale e
almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica);
  2) broncologia: lo specializzando  deve aver eseguito personalmente
almeno  50 endoscopie  bronchiali,  con  relativi prelievi  bioptici,
unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve avere
eseguito  almeno  50  interventi  di terapia  bronchiale;  deve  aver
eseguito  almeno  50 tests  di  broncoreattivita'  aspecifica e  deve
altresi' aver  eseguito tutte le  manovre di studio  sulle secrezioni
bronchiali (citoistologia, reologia, battereologia, etc.) relativi ai
casi in studio;
  3)  fisiologia  polmonare:  lo specializzando  deve  aver  eseguito
personalmente almeno 100 indagini  di valutazione della funzionalita'
polmonare,  tests  funzionali   respiratori  e  di  cardioemodinamica
polmonare;
  4)  oncologia  polmonare:  lo   specializzando  deve  aver  seguito
personalmente almeno  100 casi di  neoplasie maligne, sia  nella fase
dell'iter  diagnostico   che  nelle  applicazioni   terapeutiche,  in
particolare terapia citostatica e radiante;
  5) insufficienza respiratoria cronica:  lo specializzando deve aver
seguito personalmente  almeno 30  casi di  insufficienza respiratoria
cronica nelle sue varie  fasi clinicoevolutive con acquisizione delle
relative pratiche  terapeutiche e di riabilitazione,  comprese quelle
della terapia intensiva, e semiintensiva".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 agosto 1999
                                                Il rettore: D'Ascenzo